Condizioni di vendita

  1. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordine viene accettato ed ogni fornitura gestita alle Condizioni Generali di Vendita sotto indicate; pertanto il conferimento di un ordine, o accettazione dell’offerta sotto qualsiasi forma, valgono come espressa ed integrale accettazione di tali Condizioni Generali di Vendita senza riserva di sorta, a meno che le riserve siano state confermate per iscritto da SIGMAC2.0. Per quanto non previsto dalle Condizioni Generali di Vendita sotto riportate, varranno soltanto le norme del Codice Civile Italiano. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono valide esclusivamente per contratti diretti con SIGMAC2.0.

Con l’accettazione sotto qualsiasi forma sopra indicata del presente contratto, l’Acquirente concorda che la regolazione dei rapporti in essere fra la Sua Società e il Fornitore (SIGMAC2.0) siano da esso regolati in forma esclusiva, ritenendo nulla ogni altra forma atta regolare i rapporti in essere fra le parti.

 

  1. PREZZI

I prezzi sono quelli concordati per iscritto; essi non comprendono prestazioni, oneri o tasse non menzionate. Salvo diverse precisazioni, i prezzi SIGMAC2.0 s’intendono per merce resa franco proprio stabilimento.

 

  1. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura viene effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico dell’Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell’art. 1186 CC (Codice Civile). Qualora SIGMA C2.0 fornisca congrue motivazioni e offra l’adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne di materiali, o nel montaggio, non conferiscono all’Acquirente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza SIGMAC2.0 a sospendere ulteriori forniture. L’acquirente non potrà opporre alcuna eccezione, con i soli limiti disposti dall’art. 1462 CC per evitare o ritardare il pagamento, che dovrà quindi essere sempre effettuato nel termine pattuito. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza del beneficio del termine stabilito a favore dell’acquirente.

 

  1. RITARDI NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo pagamento. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell’Acquirente, SIGMAC2.0 si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi SIGMAC2.0 può sospendere ogni e qualsiasi fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali. Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso. In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 CC, SIGMAC2.0 può risolvere il rapporto in essere. L’acquirente non potrà opporre alcuna eccezione, con i soli limiti disposti dall’art. 1462 C.C, per evitare o ritardare il pagamento, che dovrà quindi essere sempre effettuato nel termine pattuito. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza del beneficio del termine stabilito a favore dell’acquirente.

 

  1. RISERVA DI PROPRIETA’

La vendita s’intende in ogni caso effettuata con riserva della proprietà, pertanto la proprietà della merce rimane in capo a SIGMAC2.0 e si trasferisce all’Acquirente solo dopo l’integrale pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 1523 e ss del CC. In caso di risoluzione del rapporto SIGMAC2.0 ha facoltà di chiedere anche l’immediata restituzione della merce. L’Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.

 

  1. CONSEGNA

I termini di consegna sono opponibili a SIGMAC2.0 se concordati per iscritto, essi decorrono dalla data in cui si è effettivamente conclusa la vendita, ed in ogni caso devono intendersi come termini indicativi, salvi diversi accordi scritti. In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l’Acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

  • se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
  • se l’Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dà l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
  • se l’Acquirente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine;
  • se l’Acquirente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
  • se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza di SIGMAC2.0, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
  • se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati da SIGMAC2.0 qualora l’Acquirente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture. La merce viene resa franco stabilimento SIGMAC2.0. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, non è avvenuta la consegna per fatto non dipendente da SIGMAC2.0, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si trasferiscono all’Acquirente; in tal caso, relativamente ai materiali approntati SIGMAC2.0 può costituire un deposito a custodia addebitando all’Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, e similari, applicando ove possibile le tariffe della CCIAA di Monza. SIGMAC2.0 si riserva in ogni caso la facoltà di spedire la merce in porto franco, con addebito in fattura delle spese di trasporto, che viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente. L’Acquirente rinuncia in ogni caso, qualora consentitogli dalla Legge, ad annullare gli ordini per ritardi imputabili a SIGMAC2.0, eventuali indennizzi saranno concordati fra le parti. Nessuna penale sarà dovuta da SIGMAC2.0 se non espressamente convenuta per iscritto, ed in ogni caso sono esclusi danni e risarcimenti ulteriori. Gli imballaggi standard (film estensibile e foglio mille bolle) sono inclusi nel prezzo. Gli imballaggi speciali (casse navali, gabbie, ecc.) saranno addebitate al prezzo di costo.

 

  1. CESSIONE DEL DEBITO

Il debito che l’Acquirente si accolla nei confronti del Fornitore, non può essere ceduto né in tutto né in parte, salva esplicita autorizzazione scritta del Fornitore.

 

  1. COLLAUDO

Nel caso sia previsto un collaudo da parte dell’Acquirente, la consegna si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione di SIGMAC2.0 di materiali pronti per il collaudo. Ove, entro dieci giorni dalla comunicazione di materiali pronti per il collaudo l’Acquirente non intervenga per assistere al medesimo, SIGMAC2.0 s’intende automaticamente autorizzata ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese dell’Acquirente.

 

  1. GARANZIA

Tutti i prodotti SIGMAC2.0 sono coperti da garanzia per un periodo di 2 anni dalla data di emissione del documento di vendita, purché la denuncia sia fatta, per raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dalla data di scoperta dei vizi di fabbricazione. Quando è applicabile la direttiva europea 1999/44/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2002 del 02/02/2002 e con il D.Lgs 206 del 2005 e successive modifiche) i termini sono quelli indicati nella normativa in vigore. La garanzia copre l’eliminazione e/o rimozione dei difetti di funzionamento verificatisi durante il periodo di garanzia e che sono da attribuirsi a errori di produzione o a materiali difettosi.

Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo improprio rispetto alle disposizioni di installazione, l’uso d’interazione con altre apparecchiature, disturbi sulla linea elettrica, disturbi di compatibilità elettromagnetica causati da altre apparecchiature, inosservanza del libretto di istruzioni, installazione effettuata in impianti elettrici non conformi alle normative vigenti, o quant’altro non dipenda da un difetto del quadro elettrico oggetto di garanzia.

La garanzia decade quando sul quadro elettrico sono state eseguite modifiche, rispetto al progetto iniziale, non effettuate dal personale di SIGMAC2.0 o interventi di manutenzione impropri eseguiti da personale non competente.

La riparazione viene eseguita:

  • Con la fornitura dei soli materiali difettosi;
  • Senza alcun addebito per le riparazioni, eseguite nell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del quadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi;
  • Con addebito delle sole spese di trasferta per le riparazioni, eseguite al di fuori dell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del quadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi. Per i difetti causati da materiali difettosi sono sostituiti solo questi ultimi senza addebito.

La riparazione non determina né un allungamento né un re inizio del periodo di garanzia. I componenti sostituiti in garanzia diventano di proprietà di SIGMAC2.0 e saranno ritirati dal personale addetto. La riparazione è eseguita alle condizioni di garanzia solo con il reso del materiale difettoso.

Esclusioni:

  • prodotti di consumo come ad esempio fusibili e lampadine;
  • i materiali e le parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi di sovratensione. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta da SIGMAC2.0, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. SIGMAC2.0 non si assume responsabilità alcuna per prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui vi siano norme che non ne consentano l’impiego.

Eventuali prolungamenti del periodo di garanzia standard (2 anni dalla data di emissione del documento di vendita), devono essere concordati per iscritto tra le parti e verranno considerati accettati dal Fornitore a seguito dell’intero versamento, da parte dell’Acquirente, della cifra pattuita per l’estensione di garanzia.

 

  1. RESPONSABILITA’

Le responsabilità di SIGMAC2.0, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti Condizioni Generali; in nessun caso SIGMAC2.0 potrà:

  • essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali;
  • essere tenuto a risarcire un danno superiore all’importo complessivo della singola fornitura.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni. L’Acquirente si impegna ad informare tempestivamente SIGMAC2.0 nel caso si verifichino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

 

  1. NORMATIVA PRIVACY

I dati forniti dall’Acquirente a SIGMAC2.0 saranno trattati con le sole finalità commerciali, fiscali, tributarie ed amministrative in virtù di quanto dettato dal Regolamento (UE) 2016/679, garantendone la tutela ed il rispetto della privacy.

 

  1. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Monza, senza possibilità di nessuna modificazione. I contratti, anche se stipulati con clienti stranieri e per materiali forniti all’estero, sono regolati dalla legislazione Italiana.

 

  1. VARIE

Qualora l’Acquirente abbia l’intenzione di apportare modifiche di natura tecnica/commerciale inerenti il progetto regolato dal contratto in essere, è tenuto a dare comunicazione scritta anticipata al Fornitore.

Qualora l’Acquirente abbia l’intenzione di apportare importanti modifiche di tipo organizzativo all’interno della Sua struttura aziendale che possano andare ad intaccare il progetto regolato dal contratto in essere, è tenuto a dare comunicazione scritta anticipata al Fornitore.

Sarà facoltà del Fornitore, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all’Acquirente, nel caso in cui il soggetto compratore venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

La presenza di una o più clausole nulle o invalide, non inficerà la validità dell’intero contratto.